Lo Statuto

STATUTO DELL’ASSOCIAZIONE

“A.I.S.I.S. - Associazione Italiana Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza”

 

 ART. 1 - COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

È costituita l’Associazione di Promozione Sociale, ai sensi della legge n. 383/2000, denominata “A.I.S.I.S. - Associazione Italiana Scienze per l’Investigazione e la Sicurezza”, con sede in Castiglione del lago (PG), via Fratelli Cervi 30/B. L’Associazione è apartitica, aconfessionale, non ha fini di lucro e gli eventuali utili devono essere destinati direttamente alla realizzazione delle finalità istituzionali di cui agli Art. 2 e 3.

L’Associazione è a carattere nazionale, con attività nell’ambito territoriale nazionale.

Il trasferimento della sede sociale non comporta modifica statutaria.

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 - SCOPO E OGGETTO SOCIALE

L’Associazione si prefigge i seguenti scopi rigorosamente scientifici, di studio, di ricerca e di confronto culturale:

A. Solidarietà e utilità sociale per la tutela dei ragazzi contro il fenomeno del bullismo all’interno degli istituti scolastici inferiori e superiori, informazione sociale contro il fenomeno del mobbing sul lavoro rivolta agli studenti degli istituti superiori e prevenzione e informazione sulle cautele da adottare per poter utilizzare Internet in sicurezza. Inoltre si prefigge scopi rivolti al miglioramento della qualità di tutela e difesa dei diritti civili nell’ambito delle scienze criminali, sicurezza anticrimine, dell’antipedocriminalità e della giustizia; spirito di colleganza e di collaborazione con i vari Enti, Istituzioni e Organizzazioni nazionali che svolgono attività di prevenzione e formazione nelle discipline riguardanti Sicurezza Informatica, Sociale e sul lavoro

B. attività di promozione e finalità ispirate a principi di democrazia e di pari opportunità, rispettose dei diritti inviolabili delle persone, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli Associati.

ART. 3 - REALIZZAZIONE DEGLI SCOPI SOCIALI

Per la realizzazione dei propri scopi l’Associazione si propone in particolare di:

1) Svolgere le attività istituzionali secondo i principi della pace, del pluralismo delle culture e della solidarietà fra i popoli.

2) Valorizzare la conoscenza, le attitudini e le capacità professionali degli Associati e di coloro che si rivolgono all’Associazione, favorendo il diritto alla tutela sociale, all’istruzione, alla cultura, alla formazione, secondo i principi di libertà, di uguaglianza, di pari dignità sociale e di pari opportunità.

3) Promuovere e mantenere vivo lo spirito di umana giustizia con la divulgazione, lo studio e la ricerca scientifica, tramite seminari, convegni, corsi e dibattiti sui temi di indagine, della giustizia, del diritto, delle discipline scientifiche forensi, criminalistiche, criminologiche, investigative e sociali.

4) Diffondere la pratica delle scienze e delle discipline contemplate con lo scopo ideale del miglioramento degli stili di vita, delle condizioni, nonché delle relazioni sociali.

5) Offrire agli Enti pubblici e privati collaborazione e consulenza nella formazione e nell’applicazione delle norme in materie di Scienza dell’Investigazione e della Sicurezza e per tematiche e problematiche relative a dette scienze.

6) Organizzare per gli Associati, per i non Associati, nonché per conto di Enti pubblici e privati corsi di qualificazione in materia di criminologia investigativa, psicologia investigativa, sociologia della devianza, criminalistica, indagini criminali, grafologia, psichiatria forense, scienze forensi, medicina legale, pedofilia e pedocriminalità, esame ed analisi della scena del crimine, criminal profiling, metodologie investigative e sicurezza anticrimine.

7) Curare le attività inerenti gli scopi ideali associativi, promuovendo iniziative con finalità didattiche, tendenti ad elevare la qualità nei servizi e nei processi produttivi.

8) Sensibilizzare gli aderenti e i partecipanti alla lotta contro la pedofilia e la pedocriminalità.

9) Creare pubblicazioni, libri, dispense varie e pagine web per favorire lo scambio telematico di opinioni, per collaborare, studiare e contribuire allo sviluppo delle scienze investigative, criminalistiche, criminologiche e dell’analisi criminale.

10) Sviluppare e promuovere il confronto per elevare il grado di conoscenza degli studiosi, degli studenti e dei cultori delle indagini e delle scienze forensi.

11) Svolgere anche altre attività diverse da quelle sopraindicate, anche di natura commerciale, pur sempre nel rispetto degli artt. 3 e 4 della Legge 383/2000.

Per lo svolgimento delle attività di cui agli Artt. 2 e 3 l’Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri Associati. Per grandi manifestazioni afferenti gli scopi istituzionali dell’Associazione la stessa potrà, per quell’evento, avvalersi di attività prestata in forma volontaria, libera e gratuita da persone non associate. Potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche ricorrendo ai propri Associati.

ART. 4 - RISORSE ECONOMICHE E PATRIMONIO DELL’ASSOCIAZIONE

1. E’ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge o effettuate a favore di altre Associazioni che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima struttura unitaria.

2. Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

3. L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

a) contributi degli aderenti e di privati;

b) contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti e Istituzioni pubbliche, Unione Europea e di Organismi internazionali, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;

c) donazioni e lasciti testamentari;

d) entrate patrimoniali;

e) entrate derivanti da convenzioni o da cessioni di beni o servizi agli Associati o a terzi;

f) entrate derivanti da iniziative promozionali;

g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli Associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obbiettivi istituzionali;

h) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’Associazionismo di Promozione Sociale.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote associative annuali, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’Assemblea che ne determina l’ammontare. Le quote o i contributi associativi non sono trasmissibili e non sono soggetti a rivalutazione.

2. I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.

 

3. Il Patrimonio dell’Associazione è costituito da:

a) beni mobili e immobili provenienti a qualsiasi titolo;

b) eventuali fondi di riserva e/o gli avanzi netti costituiti con le eccedenze di bilancio.

ART. 5 - BILANCIO O RENDICONTO

L’anno econimico/finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio preventivo e consuntivo e lo sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei Soci. Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni Associato.

ART. 6 - I SOCI

L’associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L’associazione può inoltre in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati. L’associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi alla legge. L’adesione all’Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. È comunque facoltà degli aderenti all’Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari. Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all’Associazione, e le quote straordinarie, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio. Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

L’Associazione è aperta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali, accettano gli articoli dello Statuto e del regolamento interno deliberato dal Consiglio Direttivo e si impegnino a dedicare una parte del loro tempo per il raggiungimento dei fini sociali.

Ci sono quattro Categorie di Soci:

1. SOCI FONDATORI, coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione. Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità salvo l’inadempienza ai doveri espressi nell’Art. 10, non è soggetta ad Iscrizione iniziale e al pagamento della Quota Sociale annuale.

2. SOCI EFFETTIVI, coloro che hanno chiesto e ottenuto la qualifica di Socio al Consiglio Direttivo. Hanno diritto al voto e sono eleggibili alle cariche sociali. La loro qualità di Soci Effettivi è subordinata all’Iscrizione iniziale e al pagamento della Quota Sociale annuale. L’ammissione ha effetto dalla data della deliberazione. Il numero dei Soci Effettivi è illimitato.

3. SOCI ONORARI, coloro che hanno reso particolari servigi all’Associazione o che, per meriti particolari o per ragioni connesse alla loro competenza o professionalità, si ritiene possano fornire competenza, lustro o degna rappresentanza all’Associazione. I Soci Onorari non sono tenuti al pagamento di alcuna quota e sono nominati dall’Assemblea su proposta di qualunque Socio.

L’ammissione ha effetto dalla data della deliberazione dell’Assemblea.

Tra gli associati vice una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative ed a tutti spetta l’elettorato attivo e passivo. Lo status di socio, u na volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 8. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine. Tutti gli associati regolarmente iscritti, ad eccezione dei soci minorenni, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione.

L’accettazione della domanda di adesione da parte del Consiglio Direttivo coincide con l’Iscrizione Iniziale del nuovo socio all’interno dell’associazione

ART. 7 - CRITERI DI AMMISSIONE ED ESCLUSIONE DEI SOCI

1. L’ammissione a Socio è subordinata alla presentazione di domanda scritta da parte dell’interessato.

2. Sulle domande di ammissione si pronuncia il Consiglio Direttivo, le eventuali reiezioni debbono essere motivate.

3. Il Consiglio Direttivo cura l’annotazione dei nuovi aderenti nel Libro Soci.

4. In base alle disposizioni di legge sulla privacy, i dati personali raccolti saranno soggetti alla riservatezza ed impiegati per le sole finalità dell’Associazione previo assenso scritto del Socio. Il diniego va motivato.

5. La qualità di Socio si perde per decesso, per esclusione, per decadenza o per recesso.

6. Il recesso da parte dei Soci deve essere comunicato in forma scritta all’Associazione almeno due mesi prima dello scadere dell’anno in corso.

7. L’esclusione dei Soci è deliberata dall’Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo per comportamento contrastante con gli scopi dell’Associazione e per persistenti violazioni degli obblighi statutari. Il Socio decade automaticamente in caso di mancato versamento della quota associativa entro il mese di marzo dell’anno in corso.

8. Prima di procedere all’esclusione devono essere contestati per iscritto al Socio gli addebiti che allo stesso vengono mossi, consentendo facoltà di replica tranne che per l’ipotesi di decadenza per morosità, per la quale l’esclusione si perfeziona automaticamente con il decorrere del termine previsto per il pagamento. Il Socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

ART. 8 - DOVERI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci sono obbligati:

1) ad osservare il presente Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Associativi;

2) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell’Associazione;

3) a versare la quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo;

4) a svolgere la propria attività nell’Associazione in modo personale, volontario e gratuito senza fini di lucro, in ragione delle esigenze e disponibilità personali dichiarate.

Tutti i Soci hanno diritto:

1) a partecipare effettivamente alla vita dell’Associazione;

2) a partecipare all’Assemblea con diritto di voto;

3) ad accedere alle cariche associative;

4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell’Associazione con possibilità di ottenerne copia.

Il Socio volontario avrà diritto al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata se preventivamente autorizzata dal Consiglio Direttivo o dal Presidente.

ART. 9 - ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

Sono Organi dell’Associazione:

1) l’Assemblea dei Soci,

2) il Consiglio Direttivo,

3) il Presidente,

4) Il Vicepresidente

5) il Segretario

6) il Tesoriere

7) il Collegio dei Revisori, se istituito dall’Assemblea.

Tutte le cariche sociali hanno la durata di tre anni e possono essere riconfermate.

L’elezione degli Organi dell’Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.

ART. 10 - ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i Soci Fondatori, Effettivi ed Onorari ed è l’organo sovrano dell’Associazione. Ogni Socio potrà farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio con delega scritta. Ogni Socio non potrà ricevere più di due deleghe. Hanno diritto di voto tutti gli Associati maggiori di età. L’Assemblea si riunisce in seduta ordinaria su convocazione del Presidente almeno una volta all’anno e ogni qualvolta il Presidente, il Consiglio Direttivo o almeno un decimo degli Associati ne ravvisino l’opportunità.

L’Assemblea ordinaria indirizza tutta la vita dell’Associazione ed in particolare:

a) elegge i componenti del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori;

b) delibera l’eventuale regolamento interno e le sue variazioni;

c) approva annualmente l’importo della quota sociale di adesione;

d) propone iniziative indicandone modalità e supporti organizzativi;

e) approva il bilancio preventivo e consuntivo;

f) ratifica l’esclusione dei Soci;

g) delinea gli indirizzi del programma dell’Associazione e approva il programma annuale dell’Associazione;

h) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e su quant’altro ad essa demandato per legge o per Statuto.

L’Assemblea straordinaria delibera:

a) sulle modifiche dello Statuto;

b) sullo scioglimento dell’Associazione;

c) sul trasferimento della sede dell’Associazione;

d) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal parte del Consiglio Direttivo.

Sia l’Assemblea ordinaria che quella straordinaria sono presiedute dal Presidente o in sua assenza dal Vice-Presidente o, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio Direttivo eletto fra i presenti. Le convocazioni sono effettuate mediante avviso telematico o avviso scritto da recapitarsi agli Associati almeno dieci giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data e orario della prima e della eventuale seconda convocazione o in alternativa mediante analogo avviso da affiggersi all’albo della sede sociale almeno trenta giorni prima della data dell’Assemblea. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le adunanze cui partecipano, di persona o per delega, tutti gli Associati. L’Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno degli Associati. In seconda convocazione l’Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli Associati intervenuti o rappresentati.

Le deliberazioni dell’Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezione fatta per le deliberazioni riguardanti la modifica dell’Atto Costitutivo e dello Statuto per le quali è necessario il voto favorevole di almeno la metà più uno degli Associati. Per la deliberazione riguardante lo scioglimento dell’Associazione e la relativa devoluzione del patrimonio residuo, è necessario il voto favorevole di almeno tre quarti degli Associati.

Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale che viene redatto dal Segretario o da un componente dell’Assemblea appositamente nominato, e sottoscritto dal Presidente.

ART. 11 - CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è formato da un numero di Membri non inferiore a quattro e non superiore a undici, nominati dall’Assemblea dei Soci fra gli Associati medesimi.

La nomina dei Membri del primo Consiglio Direttivo viene effettuata nell’Atto Costitutivo.

Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, un Vice-Presidente un Segretario e Tesoriere.

I Membri del Consiglio Direttivo rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili. Possono fare parte del Consiglio esclusivamente gli Associati di maggiore età.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei componenti il Consiglio Direttivo decadano dall’incarico, il Consiglio medesimo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio; nell’impossibilità di attuare detta modalità il Consiglio può nominare altri Associati che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea che ne delibera l’eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei Membri del Consiglio, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio Direttivo.

Al Consiglio Direttivo sono attribuite le seguenti funzioni:

1) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea;

2) predisporre il bilancio preventivo e consuntivo;

3) eleggere il Presidente, il Vice-Presidente e il Segretario e Tesoriere;

4) deliberare sulle domande di nuove adesioni;

5) provvedere agli affari di ordinaria amministrazione che non siano spettanti all’Assemblea dei Soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;

6) provvedere all’ideazione, all’organizzazione, alla pianificazione, al coordinamento ed alla gestione delle attività di cui agli Artt. 2 e 3.

7) escludere i Soci salva successiva ratifica dell’Assemblea ai sensi dell’Art. 10 del presente Statuto;

8) ratificare, nella prima seduta utile, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;

9) deliberare su ogni altra questione riguardante l’attività dell’Associazione per l’attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell’Associazione assumendo tutte le iniziative necessarie.

Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o in caso di sua assenza dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro Membro del Consiglio medesimo eletto fra i presenti. È convocato di regola due volte all’anno e ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, o almeno tre Membri ne facciano richiesta. Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi Membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. Ogni Membro può delegare altro Membro del Consiglio Direttivo.

Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto, da recapitarsi almeno cinque giorni prima della data della riunione, contenente ordine del giorno, luogo, data ed orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso, saranno ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i Membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è in ogni caso validamente costituito e atto a deliberare qualora siano presenti almeno la metà dei suoi Membri. I verbali di ogni adunanza del Consiglio, redatti a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti. Il Consiglio Direttivo può attribuire ad uno o più dei suoi Membri, oppure, a mezzo del Presidente, anche ad estranei, il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell’Associazione.

ART. 12 - IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso Consiglio Direttivo, nonché l’Assemblea dei Soci. Al Presidente è attribuita la rappresentanza dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio. Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’Associazione sia nei riguardi dei Soci che nei riguardi dei terzi. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente o, in assenza, al membro del Consiglio più anziano d’età. Al Presidente vengono riservati tutti gli atti di ordinaria amministrazione, ovvero di straordinaria amministrazione, ma solo, in questo caso, avvalendosi della preventiva convocazione del Consiglio Direttivo.

Il Presidente cura l’esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e, in caso d’urgenza, ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nella riunione immediatamente successiva che egli dovrà contestualmente convocare. Al Presidente sono inoltre concessi poteri di sorveglianza e controllo sulla totalità della gestione dell’Associazione.

ART. 13 - IL VICE PRESIDENTE

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in sua assenza, impedimento o vacanza, e lo coadiuva nello svolgimento delle sue funzioni. La prova dell’impedimento del Presidente nei confronti dei terzi è data proprio dallo svolgimento delle funzioni effettuate dal Vice Presidente che ne fa le veci.

ART. 14 - IL SEGRETARIO E IL TESORIERE

Il Segretario cura la redazione e la successiva tenuta degli atti redatti dell’Associazione e del Consiglio Direttivo, assolvendo così a funzioni amministrative interne all’organo, provvede alla tenuta ed all’aggiornamento del Libro dei Soci, provvede al disbrigo della corrispondenza.

Il Tesoriere è responsabile della struttura tecnico-amministrativa e dei beni patrimoniali dell’Associazione, si occupa della contabilità dell’Associazione effettuando verifiche e controlli dei libri contabili, predisponendo la successiva redazione del bilancio consuntivo redigendo inoltre, come parte integrante degli stessi, la successiva e accompagnatoria relazione. Il Tesoriere è altresì responsabile:

a) della riscossione delle entrate e del pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo;

b) delle esecuzioni delle operazioni relative alla gestione finanziaria ed inventariale dell’Associazione, su indicazione del Presidente o chi ne fa le veci e sulla base delle direttive del Consiglio. I documenti contabili sono firmati dal Presidente (o chi ne fa le veci) e dal Tesoriere;

c) della tenuta e conservazione delle scritture contabili e fiscali secondo gli artt. 2219 e 2220 c.c. di quanto stabilito dalla normativa vigente e da questo Statuto;

d) di presentare periodicamente al Presidente ed al Consiglio la situazione finanziaria dell’Associazione;

e) di predisporre tutti gli elementi al Consiglio per la compilazione del bilancio preventivo e del consuntivo.

Il Tesoriere partecipa alle riunioni del Consiglio con diritto di voto per tutte le deliberazioni dello stesso, nonché per le deliberazioni attinenti i compiti indicati nel presente articolo.

Le funzioni di Segretario e Tesoriere possono essere esercitate da un solo Consigliere oppure qualora il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario da due Consiglieri.

ART. 15 - COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori, se istituito dall’Assemblea, è composto da cinque Membri nominati dall’Assemblea dei Soci fra i Soci stessi. Il Collegio di propria iniziativa o su richiesta scritta di un Organo dell’Associazione o di singoli Soci, valuta eventuali infrazioni statutarie compiute da singoli Soci e dagli Organi dell’Associazione, proponendo i provvedimenti del caso al Consiglio Direttivo o all’Assemblea. Il Collegio svolge funzioni arbitrali per la risoluzione di eventuali controversie tra Organi dell’Associazione, se concordemente richiesto dalle parti.

ART. 16 - RINNOVABILITÀ DELLE CARICHE

Tutte le cariche previste nel presente Statuto hanno durata di tre anni e sono rinnovabili indefinitamente anche nelle stesse persone.

ART. 17 - TESSERA DI RICONOSCIMENTO

A tutti gli Associati è rilasciata una tessera di riconoscimento, in qualità di Socio Fondatore, Socio Effettivo o Socio Onorario.

ART. 18 - I LIBRI DELL’ASSOCIAZIONE

Oltre a quelli eventualmente prescritti dalla legge, l’Associazione tiene il Libro dei Soci, il Libro dei Verbali delle adunanze dell’Assemblea, il Libro dei Verbali delle adunanze del Consiglio Direttivo.

ART. 19 - ESERCIZI FINANZIARI

Gli esercizi economico/finanziari dell’Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 20 - QUOTE ASSOCIATIVE ANNUALI

Tutti i Soci, ad esclusione dei Soci Onorari e dei Soci Fondatori, concorrono alle spese dell’Associazione con il pagamento della Quota Associativa annua, secondo quanto stabilito all’Art. 6 del presente Statuto e nei Regolamenti dell’Associazione. L’Associazione coincide con l’anno solare e deve essere rinnovata entro il 31 gennaio dell’anno successivo mediante il pagamento della Quota Associativa annua. Il mancato pagamento comporta la decadenza della qualità di Associato.

ART. 21 - REGOLAMENTO INTERNO

Il Regolamento interno disciplina, in armonia con il presente Statuto, gli aspetti ulteriori relativi all’Associazione ed alle attività programmate nell’anno solare.

Nel Regolamento interno redatto a cura del Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea dei Soci sono fissate tutte le norme funzionali all’applicazione dello Statuto. Sono previste e stabilite le modalità di esecuzione degli obblighi  degli Organi Direttivi e dei doveri di coloro che ricoprono le cariche istitutive.

ART. 22 - SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento, l’Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi. Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale, o per fini di pubblica utilità conformi ai fini istituzionali dell’Associazione, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n.622 (Agenzia per le Onlus) e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 23 - NORMA DI RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.